centoxcento A/V


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Raccomandate decadenza termini contatti a tempo determinata AZ - AirOne






Cari Centoxcento A/V,

purtroppo si susseguono le prove per dimostrarvi quanto il sistema si stia muovendo a tutti i livelli per venire incontro alle esigenze dei più forti, mentre noi, ignari, divisi, superficiali e individualisti, continuiamo a farci rovinare la vita.

Un altro esempio è lo scandalo della legge 183/10 detta "Collegato Lavoro".

Negli anni tutti i governi, e quindi tutta la classe politica sono accorsi in aiuto delle imprese, le quali, "poverine e meschine" si trovavano in grosse difficoltà davanti allo "strapotere" dei lavoratori e dei loro "paladini" sindacali....

Sono state quindi proposte e approvate una serie di leggi che venivano incontro alle esigenze delle aziende che riguardavano la flessibilità del lavoro, ed anche una serie innumerevole di tipologie di contratti a termine che hanno reso negli anni la vita dei lavoratori un precariato continuo, con gravi ripercussioni sulla vita sociale ed economica del paese.

Inoltre, dato che la maggior parte dei dirigenti nostrani è poco lungimirante, incompetente e "gargarozzona", ha applicato tutti questi contratti in maniera indiscriminata, irregolare e illegittima, a tal punto che i lavoratori di molte aziende ed enti hanno trovato gli estremi per ricorrere presso i tribunali per vedere riconosciuti i propri diritti lesi da contratti stipulati in violazione delle norme che pur erano state create proprio per venire incontro alle aziende.

Ci sono state migliaia di cause che hanno visto i lavoratori vittoriosi con sostanziosi indennizzi e trasformazioni di contratti a tempo indeterminato.

I poteri forti quindi non potevano rimanere a guardare questa debacle.... e quindi strisciando nel sottobosco, hanno iniziato a muovere le loro pedine con lo scopo di interrompere questo "fastidioso trend" poco favorevole.

E quindi trionfalmente a novembre del 2010 sono riusciti ad approvare una legge con il chiaro scopo di impedire o limitare il ricorso legittimo dei lavoratori contro i contratti illegali ed illegittimi che vengono ancora stipulati.

Di seguito vi riportiamo l'articolo 32 di questa legge dove si evince palesemente l'intenzione del legislatore di impedire o limitare i "danni" che il lavoratore potrebbe provocare al proprio datore di lavoro nel caso in cui volesse far valere i propri diritti a seguito di un contratto illegittimo... Non solo, la legge è così smaccatamente a favore delle aziende che ha previsto addirittura una riduzione degli indennizzi nel caso in cui il lavoratore dovesse vincere la causa... comprese anche le cause già iniziate!!!!

A tale scopo abbiamo predisposto due lettere tipo da inviare al proprio datore di lavoro, vecchio e nuovo, per interrompere i termini di prescrizione per avere la possibilità, in futuro, di far valere i propri diritti.

Queste raccomandate riguardano tutti coloro che negli anni hanno stipulato contratti a tempo determinato.

Il termine ultimo è il 23 gennaio 2011.

Le lettere sono state create in modo da inserire direttamente i dati dei contratti a tempo determinato, oltre ai dati personali.

Inoltre è possibile cambiare gli indirizzi, nel caso qualcuno volesse utilizzare la lettera per inviarla ad un altro datore di lavoro.

A presto.

Centoxcento A/V


ART. 32.
(Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato).

1. "
Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo ".

2. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità
e di inefficacia del licenziamento.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:
a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;
b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
c) al trasferimento ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;
d) all’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:
a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;
c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;
d) in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.

5.
Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’articolo 421 del codice di procedura civile.

allegati:
- Raccomandata personale AZ
formato word93/97 formato PDF

- Raccomandata personale AirOne
formato word93/97 formato PDF

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