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Congedi Parentali

Iniziative

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(Legge 53­/2000 e Decreto Legislativo 151/2001 vedi link)
La legge che concede i congedi parentali prevede che tali congedi vengano richiesti con un preavviso non inferiori a 15 giorni salvo accordi differenti tra
le parti sociali.

La particolarità per noi è che l'Alitalia fa si che i giorni di congedo assorbano i riposi; ma non solo; dopo un certo numero di giorni di congedo, 75, ulteriori
giorni intaccano anche i giorni di ferie. Vedi tabella:
(LINK)
A fine 2007 il Ministero...ha chiarito ufficialmente la corretta applicazione della legge sui congedi parentali relativi ai riposi mensili per il personale
navigante.

Vi riportiamo una sintesi della pronuncia del Ministero:“…i giorni di astensione dal lavoro per Congedo Parentale, possono essere fruiti dal lavoratore
interessato, in modo continuativo o frazionato, nei primi otto anni di vita del figlio, senza incidere nel numero dei giorni di riposo spettanti al medesimo
dipendente in base ai turni di servizio a sviluppo mensile previsti per il personale di volo dell’Aviazione Civile. Di conseguenza i giorni di riposo successivi al
termine del periodo di congedo, sia esso fruito in modo continuativo o frazionato, rientrando nell’ambito dei turni di servizio predisposti mensilmente per il
personale di volo, possono considerarsi, a tutti gli effetti, come ripresa dell’attività lavorativa.”

Inoltre ulteriori delucidazioni potete averle dalle specifiche che seguono:

Congedo parentale e tredicesima mensilità
I periodi di congedo parentale, sia quelli retribuiti al 100% che quelli retribuiti al 30%,non sono utili ai fini della tredicesima mensilità (art. 34, comma 5,
del d.lgs.n.151 del 2001 e art. 17, comma 5, del ccnl del 14.9.2000)

Congedo parentale e ferie
Solo i periodi di congedo parentale retribuiti al 100% sono utili ai fini della maturazione delle ferie; per quelli retribuiti al 30% tale effetto è escluso
direttamente dalla legge.
(art. 17, comma 5, del ccnl del 14.9.2000; art.34, comma 5, del d.lgs.n.151 del 2001).

Interruzione del congedo parentale
La malattia del genitore insorta durante la fruizione del congedo parentale, interrompe la fruizione del congedo a domanda dell’interessato.
Il congedo parentale può essere fruito, per il periodo residuo, dopo la malattia (a domanda dell’interessato)
(circolare INPS n. 8 del 17 gennaio 2003, punto 5, lett. a)

“Genitore solo”: specificazione
Gli ulteriori mesi riconoscibili al “genitore solo” dopo il sesto mese (quindi dal settimo al decimo, anche se fruiti entro il terzo anno) possono essere
retribuiti nella misura del 30% a condizione che sussistano i requisiti di reddito in precedenza indicati.
La condizione di “genitore solo” (art. 32, comma 1, lett. c) del d.lgs.n.151 del 2001) nel caso di “ragazza madre” o di “genitore single” si realizza solo a
condizione che non vi sia stato il riconoscimento da parte dell’altro genitore.
La stessa condizione, nel caso di genitori divorziati, si realizza solo se nella sentenza di separazione risulti l’affidamento del figlio ad un solo genitore
(INPS, circolare n. 8 del 17 gennaio 2003 punto 1; INPS circolare n. 109 del 6.6.2000 punto 1.3).


Divieto di cumulo e incompatibilità
Il congedo parentale non può essere fruito da un genitore quando l’altro sta contestualmente fruendo del congedo straordinario di due anni, di cui all’art.
42, comma 5, del d.lgs.n.151 del 2001 (vedi, anche, scheda n. 5).
Il padre lavoratore non può fruire dei riposi giornalieri nello stesso periodo in cui la madre lavoratrice si avvale del congedo parentale.
La facoltà di fruizione del congedo parentale è esclusa in caso di morte del bambino o di interruzione della gravidanza.
(INPS circolare n. 109 del 6 giugno 2000; circolare n. 8 del 17 gennaio 2003, punto 2)
-modulo richiesta congedo parentale
-altre leggi e info
-congedo frazionato
-art.4 -congedi per eventi e cause particolari (gravi motivi familiari o di salute)
-circ.INPS 6-6-2000 congedi parentali
-LA DISCIPLINA DEI PERMESSI E DEI CONGEDI
PER LA TUTELA DEI DISABILI E DELLA MATERNITA’ E
PATERNITA’
raggruppa tutte le leggi e articoli del C.C.N.L. inerenti ai
congedi.

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